Informazioni Ecobonus 110% come funziona
  1. Il Decreto Rilancio, ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per alcuni interventi in ambito di efficienza energetica, essi sono:


    • Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi;

    • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari, sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari;

    • Interventi di efficientamento energetico;

    • Installazione di impianti solari fotovoltaici;

    • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.


  1. La detrazione d’imposta è da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. I soggetti che sostengono tali spese possono optare per:

    • L’ utilizzo diretto della detrazione spettante;

    • Lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto da parte dell’impresa che esegue i lavori;

    • La cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.


  1. Il super bonus permette quindi di fare i lavori in casa essenzialmente a costo zero.



  1. Il bonus del 110% si applica anche alle spese sostenute per la redazione da parte di tecnici abilitati dei documenti richiesti. Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, nonché dell’eventuale visto di conformità.



  1. Ogni intervento prevede dei massimali di spesa. Se l’intervento supera la spesa massima ammissibile, la parte eccedente non sarà detraibile;


  1. Chi può usufruire?


  • Condomini, edifici unifamiliari, unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;

  • gli istituti case popolari (IACP), Enti aventi le stesse finalità sociali. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. (Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022);

  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa

  • Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;

  • Associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatament5e ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).



  1. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale. Inoltre per procedere sarà sufficiente la maggioranza di un terzo dei millesimi di proprietà dell’edificio, anziché dei due terzi finora richiesti.


  1. Se non si possiedono i requisiti che danno diritto ad usufruire del Superbonus 110%, il contribuente può comunque beneficiare degli incentivi dedicati al recupero del patrimonio edilizio, al bonus facciate, al risparmio energetico qualificato, agli interventi antisismici e all’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici tuttora in vigore;




  • Breve Iter tecnico-burocratico per ottenere l’agevolazione:


Gli adempimenti prima di iniziare i lavori previsti:


  1. Prima di iniziare i lavori, è necessario conoscere lo stato in cui versa l’edificio. Per farlo, è necessario valutare in primo luogo la presenza e l'entità di eventuali abusi edilizi e poi acquisire l’attestato di prestazione energetica (APE) dell’edificio prima che inizino i lavori. Per gli edifici con più unità immobiliari si deve redigere un “APE convenzionale”, in cui l’indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti degli indici delle singole unità immobiliare per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.


Bisogna poi rivolgersi ad un tecnico abilitato che rediga il progetto degli interventi di efficientamento energetico necessari ad ottenere un miglioramento della prestazione energetica di almeno due classi, oppure di una classe ove impossibile raggiungere le due classi.



  1. Si deve depositare in Comune la relazione tecnica di progetto prevista dall’articolo 8, comma 1 del D.lgs. 192/2005.



  1. La relazione dovrà attestare che il tutto il progetto è conforme alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici, previsti dalla normativa e legislazione vigente in tema di superbonus ed ecobonus.


  2. Il contribuente deve acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti..



Gli adempimenti dopo i lavori ESEGUITI:



  1. Dopo la realizzazione degli interventi, il contribuente deve acquisire un NUOVO APE (Attestato di Prestazione Energetico) che misuri i risultati raggiunti sulla base della situazione di partenza relativo al precedente APE.



  1. Bisogna poi effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risultino il numero e data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o codice fiscale del beneficiario.


  1. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, o per ogni stato di avanzamento lavori (SAL) delle opere non inferiore al 30%, si deve trasmettere all’Enea, secondo le modalità del Decreto Ministeriale, le varie Asseverazioni previste, nonché l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi effettuati.


  2. Il contribuente deve conservare i documenti ed eventualmente esibirli su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o dell’Enea per i dovuti controlli di competenza imposta dal Decreto Rilancio.

Informazioni Sismabonus 110% come funziona
  1. Il Decreto Rilancio, ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici;

Rientrano nella detrazione anche:

    • le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili;

    • gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.


  1. La detrazione d’imposta è da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. I soggetti che sostengono tali spese possono optare per:

    • L’ utilizzo diretto della detrazione spettante;

    • Lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto da parte dell’impresa che esegue i lavori;

    • La cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.


  1. Il super bonus permette quindi di fare i lavori in casa essenzialmente a costo zero.



  1. Il bonus del 110% si applica anche alle spese sostenute per la redazione da parte di tecnici abilitati dei documenti richiesti. Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, nonché dell’eventuale visto di conformità.



  1. L’intervento prevede il massimale di spesa pari a 96.000 € che, nel caso di edificio condominiale, viene moltiplicato per il numero di unità immobiliari. Se l’intervento supera la spesa massima ammissibile, la parte eccedente non sarà detraibile;



  1. Chi può usufruire?


  • Condomini, edifici unifamiliari, unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;

  • gli istituti case popolari (IACP), Enti aventi le stesse finalità sociali. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. (Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022);

  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa

  • Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;

  • Associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatament5e ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).



  1. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale. Inoltre per procedere sarà sufficiente la maggioranza di un terzo dei millesimi di proprietà dell’edificio, anziché dei due terzi finora richiesti.



  1. Se non si possiedono i requisiti che danno diritto ad usufruire del Superbonus 110%, il contribuente può comunque beneficiare degli incentivi dedicati al recupero del patrimonio edilizio, al bonus facciate, al risparmio energetico qualificato, agli interventi antisismici e all’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici tuttora in vigore;



  • Alcune definizioni che possono essere utili a capire i’importanza dell’agevolazione dell’intervento:




Classificazione del rischio sismico

La classificazione del rischio sismico e il conseguente adeguamento delle costruzioni consente di accedere alla detrazione fiscale prevista dal Sisma Bonus 2020. Per la prima e seconda casa, e per gli edifici produttivi, la detrazione è del 70% nel caso di miglioramento di una classe di rischio, 80% nel caso di due o più classi. Per i condomini (parti comuni) sale al 75% per il miglioramento di una classe e all'85% nel caso di due o più classi.


Cos'è il Rischio Sismico

Il Rischio Sismico è la misura ingegneristica utilizzata per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.

Il rischio dipende da un’interazione di fattori messi in relazione: pericolosità (zone sismiche), vulnerabilità (capacità degli edifici), esposizione (contesto in cui l’edifico è ubicato).

Sono state individuate otto classi di rischio sismico: A+ (rischio minore), A, B, C, D, E, F e G (rischio maggiore).

Interventi con tecniche innovative

Gestiamo tutta la progettazione dell'adeguamento sismico, nonché se richiesta la Direzione dei Lavori.

Le nostre metodologie di intervento vanno hanno l’obiettivo di individuare la vulnerabilità della struttura eliminandola con soluzioni tecniche innovative che garantiscono livelli di sicurezza maggiori a costi compettivi

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